Anatocismo bancario

L’articolo 1283 del codice civile è quello che disciplina in maniera esplicita l’anatocismo bancario nel nostro ordinamento. In esso viene precisato che gli interessi scaduti, a meno di usi contrari, possono produrre interessi unicamente a partire dalla data della domanda giudiziale, a patto che siano interessi dovuti per non meno di sei mesi, o per convenzione posteriore alla loro scadenza.

Che cos’è l’anatocismo bancario

Interesse composto

Nel linguaggio bancario, si fa riferimento all’anatocismo bancario per indicare la capitalizzazione, vale a dire la produzione di interessi, derivata da altri interessi che, non essendo stati pagati o risultando comunque scaduti, sono resi produttivi su un certo capitale. Un tipico caso di anatocismo è quello che si verifica con il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo, ma anche quello relativo al calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito.

La verifica del conto nel caso in cui si sospetti una situazione di anatocismo è necessaria non solo nel momento in cui si è chiamati a contrattare un mutuo o un leasing con la banca, ma anche se si ha un fido di conto corrente.

Sebbene la riforma del 1996 abbia definito in maniera chiara il limite tra l’illecito e il lecito per ciò che concerne l’erogazione del credito, le banche per lungo tempo hanno manifestato una scarsa trasparenza, anche a causa di interventi legislativi che si sono rivelati poco coordinati se non addirittura contraddittori gli uni con gli altri.

Dal punto di vista tecnico, si può parlare di usura nel momento in cui il tasso effettivo globale, indicato anche con la sigla Teg, supera su base annua il Tsu, vale a dire il tasso soglia usura.

Esso deve essere calcolato sulla base del Tegm, cioè il tasso effettivo globale medio che deriva dalla rilevazione che la Banca d’Italia svolge una volta ogni tre mesi per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una volta che è stato individuato il tasso effettivo globale medio, per ottenere il tasso soglia usura occorre aumentarlo del 25% (fino al 2011 l’incremento doveva essere del 50%).

Interessi anatocistici: quando sono previsti

Il divieto di capitalizzazione degli interessi prevede tre eccezioni secondo l’articolo 1283 del codice civile.

La prima eccezione ha a che fare con gli interessi che maturano a partire dal giorno della domanda giudiziale; nel caso in cui, per esempio, un decreto ingiuntivo sia relativo a una somma costituita da una parte di capitale e da una parte di interessi che non sono stati pagati, l’importo complessivo è considerato un debito indistinto, ed è su di esso che gli ulteriori interessi maturano.

La seconda eccezione riguarda la fine di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi: in una circostanza del genere, l’importo che è stato maturato fino alla convenzione è considerato come il nuovo capitale prestato, su cui maturano i nuovi interessi. Questo si verifica anche se si paga la rata di un mutuo in ritardo: se così non fosse, il debitore non sarebbe motivato a eseguire il pagamento nei termini pre-stabiliti.

In altri termini, perché non provare a rinviare il pagamento se la quota di mutuo relativa agli interessi non produce interessi? L’anatocismo si concretizza, comunque, nell’eventualità in cui gli interessi di mora non siano calcolati come interessi semplici ma come interessi composti.

La terza eccezione, infine, coinvolge la mancanza di usi contrari: le banche, a tal proposito, nei contratti prevedono la capitalizzazione degli interessi a favore del cliente una volta all’anno e a favore di sé stesse una volta ogni tre mesi e cioè a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre.

Verifica gratuita

Una soluzione pratica ed efficace per verificare gratuitamente se si è vittime di anatocismo bancario consiste nel fare riferimento alla rete di esperti messa a disposizione da Diritto Semplice, grazie a cui è possibile usufruire di una verifica gratuita della propria situazione.

Verifica anatocismo

Il servizio non riguarda unicamente i conti correnti ma anche rapporti bancari di altro genere, inclusi i leasing, i finanziamenti, le carte revolving senza busta paga e i derivati.

Può trattarsi sia di rapporti ancora in corso, sia di rapporti che ormai sono chiusi: una volta effettuato un primo consulto gratuito, nel caso in cui venga segnalata la probabilità di irregolarità, si può decidere di richiedere una valutazione contabile e tecnica.

Non solo, per sapere più o meno quali importi potrebbero essere recuperati, ma anche per beneficiare di un’assistenza legale, indispensabile per rientrare in possesso di somme che sono state pagate in maniera ingiusta.

Verifica “fai da te”

Se si sospetta di essere vittime di anatocismo bancario, si può procedere richiedendo una verifica del superamento del tasso di soglia usurario in modo semplice, senza che si sia costretti a rivolgersi ad avvocati e, di conseguenza, a spendere ancora più soldi di quelli che già sono stati persi.

Per prima cosa, è necessario leggere con la massima attenzione il contratto del finanziamento (o del mutuo, o del rapporto bancario sotto esame) valutando il capitolato delle condizioni generali: in questo modo si può scoprire se sono previste delle clausole attraverso le quali l’istituto di credito limita il tasso massimo alla soglia in questione.

Nel caso in cui non esista una clausola del genere, comunque, sarebbe sbagliato sommare semplicemente il tasso di mutuo con il tasso di mora previsti dal contratto; viceversa, è indispensabile consultare anche la clausola che riguarda gli interessi di mora, i quali possono essere oggetto di definizioni molto differenti.

Per esempio, può essere riportata l’indicazione secondo la quale il tasso di mora viene calcolato a un tasso superiore di un certo numero di punti rispetto al tasso contrattuale corrente.

Per calcolare l’interesse di mora in una situazione del genere, quindi, è necessario aggiungere al tasso previsto il numero di punti indicato. Il tasso di mora che si ottiene in questo modo può essere confrontato con quello di soglia che è riportato sul sito di Bank-italia in relazione al periodo relativo alla stipula del mutuo.

Tasso di mora

Il tasso di mora è – molto semplicemente – il tasso che viene applicato nel caso in cui si verifichino dei ritardi nel pagamento delle rate di un finanziamento o di un mutuo.

Stando a quel che è stato stabilito dalla Cassazione, questo tasso deve essere aggiunto a tutte le voci di spesa richieste dagli istituti di credito per verificare la presenza di usura nei finanziamenti connessi ai conti correnti.

Se il tasso soglia usurario viene superato, per le imprese e per i privati c’è la possibilità di ottenere la restituzione degli interessi che sono stati pagati sul capitale finanziario in maniera illecita.

In linea di massima l’accertamento dell’usura di un fido può presupporre l’analisi di voci di costo sulla base di formule di matematica finanziaria che i correntisti comuni ovviamente non possono conoscere: è per questo motivo che si fa riferimento alla perizia econometrica, offerta in maniera gratuita da associazioni ed enti di esperti contabili in fase preliminare in vista di un servizio di consulenza fiscale più ampio.

Conclusioni

L’anatocismo bancario, in sintesi, è una questione spesso complicata ed elaborata, non a caso oggetto – in molte occasioni – di contenziosi tra gli istituti di credito e i clienti. Gli interessi che maturano su altri interessi, i quali sono addebitati direttamente sul conto corrente degli utenti, sono discussi da molti addetti ai lavori.

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