Rinegoziare la cessione del quinto: come fare?

Rinegoziare la cessione del quinto permette di allungare i tempi di ammortamento, ottenere nuova liquidità e, talvolta, assicurarsi condizioni più vantaggiose. Chi può beneficiarne? Ebbene, questa possibilità – soddisfatti alcuni requisiti – è accessibile a chiunque ne faccia richiesta in quanto è garantita dalla Legge 141/10.

In questa guida vedremo quali sono i requisiti e le condizioni che bisogna soddisfare per poter procedere alla rinegoziazione. Prima di questo però vediamo di capire quali sono i vantaggi che una riapertura delle trattative può offrire e quando conviene farla.

Che cosa si ottiene con la rinegoziazione

Chi sceglie di rinegoziare la cessione del quinto ottiene una riduzione della rata mensile trattenuta dalla busta paga o dalla pensione e quindi vede diminuire l’impatto economico, mese dopo mese.

Ma non è tutto, c’è di più. Se necessario si può ottenere nuova liquidità. Questo perché l’allungamento della durata del periodo di rimborso permette, di avere altro denaro pur rimanendo entro il limite di indebitamento fissato ad 1/5 del reddito percepito. Perché non approfittarne, quindi?

Quando è possibile rinegoziare la cessione del quinto?

Per rinegoziare una cessione del quinto – secondo quanto stabilito dalla legge 141/10 – bisogna aver raggiunto il 40% della durata del piano di ammortamento. Il valore della rinegoziazione si calcola moltiplicando per il 40% il numero di rate iniziali, indicate dal contratto.

Per fare un esempio, una cessione del quinto che è stata sottoscritta per una durata di 60 mesi permette di rinegoziare il prestito unicamente dopo il rimborso della 24esima rata, visto che il 40% di 60 è, appunto, 24; una cessione del quinto che è stata sottoscritta per una durata di 72 mesi permette di rinegoziare il prestito unicamente dopo il rimborso della 29esima rata; e così via.

Va detto, tuttavia, che per le pratiche di 60 mesi sono ammesse anche delle eccezioni: esse, infatti, possono essere rinegoziate prima della 24esima rata, a patto che il contratto nuovo duri 120 mesi.

Come si rinegozia una cessione del quinto

Anzitutto iniziamo con il dire che si può rinegoziare la cessione del quinto sia con la banca con cui si ha il contratto in essere, sia con un altro istituto di credito.

Caso 1: stesso istituto di credito. Questa è senz’altro la soluzione più semplice da praticare in quanto si è già clienti e si è avvantaggiati sia lato burocratico sia lato valutazione del rischio. In questo caso basta contattare la banca o la finanziaria e chiedere un preventivo per rinegoziare la cessione.

Caso 2: cambio istituto di credito. In questo caso l’obiettivo è quello di mettere in concorrenza gli istituti di credito. Se tutto viene gestito correttamente è molto probabile che si riesca ad ottenere tassi di interesse migliorativi.

Si procede così: dopo aver scelto il nuovo ente creditizio si presenta una domanda di rinegoziazione. Il nuovo ente chiederà verificherà se sussistono i requisiti di finanziabilità. Appurato che vi sono tutti i presupposti per essere idonei ad ottenere un prestito si procede con l’istruttoria della pratica.

Come già successo per la cessione del quinto precedente il dipendente di un’azienda privata deve fornire il documento di reddito grazie al quale si va a calcolare la quota cedibile. Il dipendente pubblico ed il pensionato firmerà la delega con la quale l’ente ha facoltà di chiedere direttamente all’INPS il calcolo del quinto cedibile. Una volta conclusa l’istruttoria della pratica non rimane che attendere che venga approvata la delibera.

Il conteggio estintivo. Se tutto fila liscio, viene concessa la delibera, ed è possibile richiedere il conteggio estintivo della cessione del quinto vigente. Non bisogna dimenticare, infatti, che per rinegoziare la cessione del quinto è fondamentale prima di tutto estinguere la cessione del quinto in corso, per poi dare il via all’erogazione di un nuovo finanziamento.

Rimborso del premio assicurativo non goduto

Nel momento in cui si decide di rinegoziare la cessione del quinto e dunque di estinguere il prestito precedente, anche la garanzia assicurativa abbinata viene meno. Di conseguenza, è diritto del cliente ottenere il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Facciamo un esempio per capire meglio. Supponiamo che il prestito aveva come durata 10 anni – 120 mesi – se la vecchia cessione è stata rinegoziata dopo 48 mesi il periodo non goduto che deve essere rimborsato è pari a 72 mesi.

Sebbene il rimborso dovrebbe essere automatico questo in genere viene “tralasciato” a tutto vantaggio dell’assicurazione. Occorre quindi assicurarsi che il premio venga rimborsato e per avere meno problemi è meglio farne esplicita richiesta scritta.

Conclusioni

Come si può notare, pertanto, rinegoziare la cessione del quinto non è difficile e, soprattutto, non prevede delle condizioni proibitive o impossibili da soddisfare; è sufficiente disporre di un reddito certo e sperare nella “buona salute” dell’azienda per cui si lavora.

Lascia un commento